UFFICIO DEL GIUDICE Di PACE DI
CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice di Pace, in persona dell’.avv
Pietro Tudino,all’udienza
del 3 luglio 2009 , ha pronunciato la seguente
s
e n t e n z a
nella
causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto ”azione di responsabilità civile
ex artt. 2043,2051 c.c. – risarcimento del danno “
TRA
XXXXXXXXX in p.l.r.p.t.
dom.to in Sessa Aurunca presso
lo studio dell’avv. S Schiappa ---- attore
E
Istituto Vendite Giudiziarie
(I.V.G.) in p.l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall’avv. S. Clemente ed EL.TE dom.ta in Maddaloni presso lo studio
dell’avv. G
Pisanti in virtu’ di mandato a margine della comparsa di risposta –--- convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’odierno attore, evocava, a mezzo del proprio procuratore
,l’intestato ufficio giudiziario, a fini di richiesta di risarcimento dei danni
subiti per effetto della condotta della convenuta Istituto Vendite
Giudiziarie (da questo momento in poi
denominata I.V.G.) in relazione alle vicende di cui alla
procedura n.221-07 radicata in materia di esecuzione presso il locale Tribunale
di Carinola.
A fondamento della domanda parte attorea , premetteva;
1)
Di aver promosso, in
data 13-4-07, nella qualità di creditore del sig. Xxxxxx, istanza di
vendita di un furgone Ford targa XXXXXXXXX
oggetto di pignoramento in danno di quest’ultimo;
2)
Che ,nel corso della procedura di esecuzione , il Giudice
assegnatario provvedeva alla sostituzione del custode del bene (lo stesso
WWWWW) indicando all’uopo l’I.V.G. ,
come risulta dalla allegata ordinanza;
3)
Che nel corpo della
succitata ordinanza il G.E. indicava al nuovo custode le modalità secondo le
quali si sarebbe dovuto procedere all’asportazione, alla ricognizione ed al
trasporto – in vista della successiva
vendita - del compendio pignorato ;
4)
Che, a causa del
mancato reperimento del bene oggetto di pignoramento (per le ragioni di cui si
preciserà in seguito) il Giudice dell’esecuzione rinviava a piu’ riprese la
procedura fino a doverla estinguere, all’udienza del 6.2.08, per
l’impossiiblità materiale di procedere alla vendita a seguito della sua accertata
indisponiiblità;
5)
Che, per effetto
della condotta colposa della convenuta, relativamente alla mancata e/o non
diligente custodia del bene pignorato, la società attorea aveva subito un danno
derivante dalla mancata vendita dello stesso , da commisurarsi nella misura di
€2000, avendone in tale misura indicato il valore lo stesso Magistrato
affidatario della procedura esecutiva. Richiedeva
pertanto il riconoscimento di tale danno , da imputarsi al comportamento
dell’I.V.G. ai sensi dell’art. 20512 cc. , con vittoria di spese diritti ed
onorari del giudizio.
Incardinata la lite, ed avuta la costituzione in giudizio di
parte convenuta
I.V.G. (la quale si costituitva attraverso patrocinio a
firma dell’avv. S Clemente cfr. comparsa
di risposta ) fallito in concreto il
tentativo d conciliazione per la sostanziale divergenza nelle posizioni delle
parti, si provvedeva a definire in prima udienza la questione preliminare della
ritenuta incompetenza di questo GDP ,come risulta da verbale di udienza.
Infine, all’udienza
del 3.7.09, in assenza di ulteriori
questioni e rilevata la causa fondata su
prova documentale, si dava la parola ai
procuratori delle parti per la precisazione delle conclusioni e la discussione
orale, all’esito introitandola a sentenza (gg.. 20 a note).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dire che la presente causa, inerente
a richiesta di risarcimento danni . è stata correttamente incardinata innanzi
al Giudice di Pace, competente per materia e per valore in relazione alla
presente procedura. Quanto alla questione dell’ eventuale vizio di competenza
per territtorio sollevata da parte convenuta, essa è stata già risolta nel
senso della ritenuta cognizione di questo GDP quanto alla trattazione della
vicenda. Ad integrazione della già emessa ordinanza reiettiva della
incompetenza, si precisa che ,pur in costanza di un orientamento diretto a
riconoscere validità al foro della persona giuridica convenuta (art. 19 c.p.c.) in materia di azioni da
responsabilità, il legislatore – e la stessa giurisprudenza che ne è derivata –
richiedono che l’eccezione di incompetenza
debba essere rigorosamente
formulata non soltanto nel corpo della memoria difensiva ma anche reiterata a
verbale in prima udienza. Sul punto lo stesso legislatore,nell’ottica di
prevenire ed evitare che determinate vicende processuali subiscano notevoli ,reiterati
ed ingiustificati differimenti per
ragioni squisitamente formali, con l’introduzione della legge 69-09
recante modifiche al codice di procedura civile, impone all’art. 38 che tale vizio di
competenza debba essere eccepito, a pena di decadenza, nella comparsa di
risposta tempestivamente depositata , laddove risulta dagli atti che la
costituzione in giudizio di I.V.G. sarebbe stata perfezionata attraverso
deposito degli atti solo alla data del 28-4-09, rispetto alla data dell’atto di
citazione 27.4.09 . in ogni caso va detto che alla prima udienza del 14-5-09
(data di rinvio di ufficio rispetto a quella fissata nell’atto di citazione )
il procuratore di parte convenuta , nell’illustrare il contenuto delle
questioni preliminari , lungi dal reiterare l’eccezione, riteneva di
associarsi alla richieste di parte
attorea. Ne deriva che il vizio di
competenza territoriale, pur astrattamente sussistente ai sensi dell’art. 19
c.pc., non puo’ esser rilevato in quanto non correttamente eccepito da parte
convenuta e comunque non è rilevabile d’ufficio in presenza di altri criteri di
competenza (forum commissi delicti )
che rimandano a questa A-G-
Nel merito la domanda è fondata e puo’ essere accolta per
quanto di ragione; dal contenuto degli atti allegati alla produzione di parte,
e dalla conseguenziale cronologia degli eventi riferiti – per i quali non vi è
contrasto in ordine alla loro effettiva verificazione – emerge che l’I.V.G.nel
corso delle proprie operazioni destinate all’apprensione ed alla ricognizione
del bene pignorato , non si è attenuta alle prescrizioni dettate dal Giudice
affidatario e cio’ emerge sia in relazione all’accesso del giorno 10 ottobre
2007 (non preceduto da alcuna comunicazione) , laddove pur riscontrando
l’assenza dell’esecutato, la convenuta avrebbe potuto tentare di ottenere
l’impiego della forza pubblica al fine di entrare presso il luogo di custodia
del bene; e soprattutto in relazione
alla data del 29 ottobre 2007 laddove , in presenza dell’esecutato, e nella
ragionevole previsione che in quel luogo vi fosse effettivamente il Furgone
oggetto dell’incarico , non solo l’ IV.G. non provvedeva all’asporto del
bene, ma di fatto consentiva un
inopinato rinvio della procedura sulla base di una autodichiarazione della parte esecutata WWWWWWWW WWWW ( intrinsecamente interessata
a non privarsi di un bene nella sua disponibilità) che affermava (circostanza
questa non dimostrata ed anzi contraddetta da parte ricorrente) che era in
corso un bonario componimento della lite
, da concludersi entro il 30 ottobre 2007
(cfr. verbale di accesso agli atti
della procedura ) . a parte la singolarità della metodologia intrapresa (la
circostanza dell’eventuale componimento della lite andava introdotta, e
dimostrata, da parte creditrice e non
certo affidata al mero flatus vocis del debitore esecutato – (sul punto cfr. lo
stesso modulo utilizzato da I.V.G. che richiede sul punto l’adesione del creditore istante ) ci si chiede ; come mai, a fronte
di una dichiarazione di disponibilità ad estingure il debito entro il 30
ottobre 2007 effettuata solo il giorno
prima dal Wwwwww (29.10.07) , l’I.V.G.
non abbia ritenuto di verificare la circostanza tornando appunto il giorno dopo
presso quel sito , preferendo
invece attendere il successivo 30
gennaio 2008 prima di tentare un nuovo accesso e riscontrare la prevedibille assenza
del debitore? La mancanza di una
plausibile e ragionevole risposta a tale quesito dimostra in maniera
ineluttabile la mancata diligenza da parte dell’I.V.G. nella esecuzione
dell’incarico affidato dal Magistrato assegnatario e tale situazione, se non
appare di rilevanza penale come pure è stato segnalato dal procuratore di parte
attorea attraverso atto di querela (la eventuale fattispecie di cui all’art.
388 c.p. a carico del legale rapp.te della convenuta sarebbe comunque insussistente
per carenza dell’elemento psicologico) riveste indubitabilmente la fattispecie
della colpa, sia nell’accezione di cui all’art. 2051 che nella piu’ ampia
previsione normativa ex art. 2043 cc. . sul punto non puo’ concordarsi con la
linea difensiva intrapresa dal procuratore della convenuta dal momento che il
dovere di custodia nei confronti della res
individuata negli atti della
procedura esecutiva non puo’ ritenersi legato alla mancata apprensione del
bene, come sostenuto da quella difesa, ma sorge al momento in cui il custode
giudiziale assume l’incarico affidatogli , cosi’ ponendo in essere (o dovendo
porre in essere ) tutti quegli
accorgimenti necessari ad assicurare una obiettiva vigilanza sul bene al fine
di preservarne l’integrità . in tale ambito il legislatore individua all’art.
2051 una presunzione di responsabilità a carico del custode che puo’ essere
ribaltata solo attraverso la dimostrazione del “caso fortuito” come tale idoneo
ad elidere il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento dannoso. La presunzione
legale di colpa posta all’art. 2051 cc. postula che questi, per andare esente
da responsabilità, debba fornire la prova positiva del caso fortuito , senza
potersi giovare dell’ignoranza dello stato della cosa o dell’incertezza circa
la causa dell’evento dannoso. Ne deriva che nessun valore di prova
liberatoria puo’ ricavarsi dalle osservazioni di parte convenuta in ordine alla
estensione del territorio ove la vigilanza debba eseguirsi oppure sulla opzione
dall’Istituto prescelta circa la “custodia in loco”, che peraltro era stata
esplicitamente esclusa da parte del Magistrato del Tribunale (cfr. ordinanza di
nomina agli atti ) . in ogni caso la
responsabilità ex art. 2051 cc. concorre con l’altra di caratere piu’ generale,
ma ugualmente sussistente , ex art. 2043 cc. specie per cio’ che concerne
l’episodio del giorno 29-10-07.
Affermata pertanto la non diligente custodia da parte della
convenuta, resta da valutare l’incidenza del danno che consiste nella mancata
disponibilità per la vendita di un furgone immatricolato nell’anno 1980 già
intestato al debitore esecutato WWWWW.
Sul punto parte ricorrente assume quel valore in riferimento all’ordinanza
emessa dal G.E. che individua il prezzo minimo di vendita in quel valore. Tale
evenienza si scontra con le obiettive risultanze di mercato che, in realzione a
quel modello , peraltro ormai fuori produzione, individua valori decisamente
inferiori. Del resto ,a fronte di un prezzo fissato dall’autorità , non vi è
alcuna certezza che esso possa esser rispettato in sede di libera
contrattazione cosi’ come non vi è
certezza neppure in ordine alla ipotetica conclusione della vendita qualora il
bene fosse stato effettivamente reperito ; sul punto non resta che affidarsi al
principio di cui all’art. 1226 cc. che in simili casi , consente il ricorso a
valutazioni equitative. Valutato pertanto il valore intrinseco del bene che di
fatto non è stato attribuito alla ricorrente , si stima equo il riconoscimento
della somma pari ad €1300,00 comprensiva dei costi sostenuti dalla società
attorea al fine di consentire il perfezionamento della procedura di apprensione
del bene da parte dell’I.V.G. Interessi legali a decorrere dalla data del
deposito della attuale pronuncia al saldo. Le spese seguono la soccombenza e
restano precisate come da dispositivo
PQM
Il GDP , definitivamente pronunciando sulla causa, cosi’
provvede;
letti gli artt. 2043, 2051,1226 cc.,
ogni altra eccezione e/o questione disattesa, ACCOGLIE la domanda e per
l’effetto dichiara L’Istituto Vendite Giudiziarie in plrpt responsabile per i
fatti di causa ; dispone il risarcimento del danno nella misura di €1300,00 in
favore di XXXXXXXXXXXXX in p.l.r.p.t. ; Pone gli interessi
legali a decorrrere dalla data del deposito della presente pronuncia al saldo .Pone
a carico della convenuta le spese di lite nella misura di €890,00 di cui 80 per
esborsi, 500 per diritti, 310 per onorari oltre a rimborso ex art. 15 t.p.f.,
Iva e cap come per legge in favore e con attribuziione al prociratore
assegnatario avv. S Schiappa
Carinola 16 settembre 2009 il GDP